Il Decreto Rilancio prevede una agevolazione detta Superbonus che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per interventi specifici di efficientamento energetico, interventi con finalita’ antisismica, per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine elettriche . Per i condomini sono previsti poi altri sei mesi nel caso il lavori lavori siano progrediti al 60% dell’intervento complessivo.
Queste misure si sommano a quelle gia’ previste in passato e che avevano la finalita’ del recupero del patrimonio edilizio (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Perche’ 110%? Perche’ tra le novità introdotte,c’e’ quella di fruire direttamente dell’agevolazione, optare per un contributo anticipato detto anche sconto fornitori oppure, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso dal 15 ottobre 2020 si dovra’ effettuare una comunicazione all’agenzia delle entrate tramite la compilazione del modello da compilare e inviare online. Il modello potete scaricarlo qui di seguito, è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.
Il cosidetto Superbonus e fruibile per specifici interventi effettuati da:
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Il Superbonus spetta in caso di:
Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida – pdf.
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
Per conoscere i dettagli su tutti gli interventi agevolabili consultare la guida – pdf.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Questa possibilità riguarda anche gli interventi
– di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR)
– di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
– per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche