Cancelli automatici a norma
Spesso quando si pensa all‘installazione di una automazione su un cancello per la comodita’ di poterlo aprire e chiudere comodamente con la pressione del tasto di un telecomando, si trascura che dietro ad una installazione di questo tipo esista una normativa che impone il rispetto di regole di sicurezza che mettano al riparo da danni o infortuni sia l’utilizzatore che terze parti.
La normativa EN 12604 2017
La normativa EN 12604 2017 stabilisce le regole da seguire nel caso si decida appunto di automatizzare un sistema di chiusura esistente o di installarne uno nuovo.
Innanzitutto bisogna definire gli attori in campo e cioe’ le figure professionali e non che entrano in gioco quando parliamo di chiusure automatiche.
Innanzitutto il costruttore il quale si assume la responsabilità che il prodotto sia conforme alle direttive europee.
In secondo luogo l’elettricista o in generale il tecnico che installa una porta, una serranda o un cancello automatico, oppure che motorizza un’apertura già esistente, ha gli stessi obblighi del costruttore, cioè ne acquisisce la qualifica stessa, diventandone responsabile.
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L’installatore diventa quindi responsabile delle condizioni di sicurezza del cancello nel suo complesso e non solo per quanto riguarda la parte elettrica, anche e soprattutto in termini legislativi, la direttiva si concentra soprattutto sulla sicurezza della macchina e sulla prevenzione dei principali rischi, come ad esempio:
Il cesoiamento, lo stritolamento di persone tra due parti mobili o una mobile ed una fissa di una macchina automatica.
L’intrappolamento di persone nel caso il cancello smettesse di funzionare all’improvviso.
Lo schiacciamento di persone che si trovano sulla traiettoria di apertura o chiusura dell’impianto.
L’uncinamento nel caso una persona rimanga impigliata in una parte del cancello.
Il sollevamento, più raro ma possibile nel caso di aperture per garage ad azione verticale.
La norma suggerisce inoltre all’installatore svariati metodi per evitare i rischi sopraelencati. Ad esempio creando distanze di sicurezza, installando barriere protettive, eliminando parti meccaniche in eccesso o sporgenti che possono risultare pericolose, adottando sistemi automatici per la limitazione delle forze in gioco qualora ci fosse un ostacolo nell’apertura o nella chiusura, segnalando con del nastro o degli appositi cartelli, i rischi che si possono correre.
L’elettricista installatore deve stare davvero attento durante la fase di messa in opera, perché nell’eventualità che l’apertura automatica da egli installata creasse danni a cose o a persone, sarebbe lui stesso il primo responsabile. E’ stato ritenuto corretto sviluppare la norma in questo modo perché è il professionista che assembla le varie parti della macchina (tra cui il motore, il cancello e i dispositivi di segnalazione) e che quindi deve verificare che sia tutto posizionato in modo corretto.
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In qualità di produttore della macchina, l’installatore ha diversi obblighi, elencati nella normativa in 8 punti:
1 – Eseguire la fase di installazione nel modo più accorto possibile, utilizzando solamente parti anch’esse marchiate CE, nel rispetto dei requisiti della UNI EN 12453:2002;
2 – Verificare i parametri di sicurezza del serramento precedentemente installato;
3 – Studiare l’analisi dei rischi, sia secondo le norme UNI che secondo quanto scritto dal produttore dell’automazione;
4 – Redigere e comporre il fascicolo tecnico che ha all’interno tutta la documentazione sui provvedimenti adottati per mettere in sicurezza la macchina;
5 – Sviluppare e sottoscrivere la Dichiarazione di Conformità CE, da rilasciare al cliente finale;
6 – Marchiare indelebilmente il prodotto con il timbro CE, attraverso una targa che ne riporta il numero univoco;
7 – Consegnare al cliente il libretto di istruzioni, contenente le istruzioni di utilizzo e di conduzione dell’impianto stesso;
8 – Essere reperibile se e quando il committente dovesse trovarsi in difficoltà con l’apertura automatizzata.
Responsabilità degli amministratori di condominio.
I cancelli automatici, ovvero con azionamento elettrico, rientrano nella cosiddetta “Direttiva Macchine” 2006/42/CE recepita in Italia dal D.Lgs 17/2010, e sono pertanto considerati delle vere e proprie macchine, e in quanto tali debbono rispettare ben precisi standard di sicurezza. Questo vale sia per gli impianti di nuova installazione sia per quelli già presenti, che devono essere adeguati se necessario.
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Se il cancello è installato in un sito che è anche “luogo di lavoro” per la presenza di lavoratori subordinati, allora è soggetto anche agli adempimenti per le attrezzature di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, testo unico sulla sicurezza.
Nei “cancelli motorizzati” rientrano varie tipologie di automazione, quali:
cancelli scorrevoli
cancelli ad ante apribili
portoni basculanti
portoni sezionali
portoni avvolgibili
porte automatiche.
Gestione della sicurezza nel Condominio
Nei condomini, la responsabilità della corretta installazione e della relativa manutenzione ricade sulla figura dell’Amministratore di Condominio.
La nuova normativa in vigore per quanto riguarda la gestione dei condomini stabilisce la responsabilità dell’Amministratore per quanto riguarda tutte le attività di pertinenza del condominio. Vediamole rapidamente:
sicurezza antincendio;
sicurezza impianti e installazioni;
sicurezza del condominio come luogo di lavoro.
In queste responsabilità rientra anche quella relativa alla sicurezza dei cancelli automatici, sia per quanto riguarda l’installazione sia per quanto riguarda la manutenzione dell’impianto.
L’Amministratore di condominio ha quindi l’obbligo di:
ricevere ed archiviare la documentazione relativa ai cancelli automatici;
verificare l’idoneità dei cancelli preesistenti.
far effettuare una manutenzione annuale e archiviarne i verbali
La responsabilità dell’Amministratore di Condominio entra in gioco quindi non soltanto per quanto riguarda l’installazione, ma anche in fase di adeguamento e manutenzione dei cancelli automatici.
Se il cancello automatico non è conforme alle norme di sicurezza (direttiva macchine) l’adeguamento deve essere posto all’esame dell’assemblea condominiale.
Se i condomini si rifiutassero di eseguire le opere, l’amministratore può comunicare – ai competenti uffici comunali e all’ Asl – il mancato adeguamento, a evitare ogni suo coinvolgimento in responsabilità civili o penali, in caso di infortuni.
Ovviamente in questo caso le responsabilità civili o penali ricadrebbero sul condominio, quindi suddivisa equamente su tutti i condomini.